Regolamento Agenzie di Viaggio
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Regolamento Agenzie di Viaggio

Queste pagine legislative sono compilate e aggiornate dal Consiglio di Ispezione del Ministero della Cultura e del Turismo.)

Data Gazzetta Ufficiale: 04.09.1996 Numero Gazzetta Ufficiale: 22747

PRIMA PARTE

Disposizioni generali

Scopo e base

Articolo 1- Lo scopo del presente regolamento, che è stato redatto in conformità con la legge dell'Unione delle agenzie di viaggio e delle agenzie di viaggio del 14/09/1792 e numerata 1618; disciplinare i principi da applicare nella costituzione delle agenzie di viaggio e della professione e dei servizi di agenzia di viaggio in linea con i principi fissati dalla Legge.

Scopo

Articolo 2 – Il presente regolamento riguarda lo stabilimento e i principi di funzionamento delle agenzie di viaggio, l'ambito e le qualifiche dei loro servizi, le qualifiche del titolare dell'agenzia di viaggi, del dirigente responsabile e del personale, nonché il luogo di lavoro, nonché i principi di applicazione delle disposizioni a cui le agenzie di viaggio sono soggette, come specificato nella Legge n. 1618.

Definizioni

Articolo 3 – Nel presente regolamento;

Ministero: Ministero della Cultura e del Turismo

TÜRSAB: Associazione delle agenzie di viaggio turche

Legge: legge n. 1618 dell'Associazione delle agenzie di viaggio e delle agenzie di viaggio

Agenzia di viaggi: Imprese commerciali soggette alle disposizioni della legge n. 1618, che organizza tutti i tipi di viaggio per il consumatore con o senza programma e produce tutti i servizi richiesti da questo viaggio.

Certificato aziendale: Certificato aziendale di agenzia di viaggi

Consumatore: la persona che acquista il servizio o il prodotto dell'Agenzia di viaggi per uso personale.

Turista: si riferisce al consumatore dell'agenzia di viaggi.

SECONDA PARTE

Servizi di agenzia di viaggi, gruppi e principi di funzionamento

Servizi esclusivi per le agenzie di viaggio

Articolo 4 – I servizi esclusivi alle agenzie di viaggio sono i seguenti:

a) Organizzazione di viaggi: viaggi con o senza pernottamento, dal paese all'estero, dall'estero al paese o all'interno del paese, con o senza programma, allo scopo di incoraggiare o sostenere viaggi, sport, divertimento, religione, salute , istruzione, studio culturale, scientifico e professionale e le attività ivi comprese. Organizzazione, commercializzazione, esecuzione di servizi,

b) Trasferimento: il turista, che è un consumatore di un'agenzia di viaggi, viene trasportato da luoghi quali varchi di ingresso e uscita di frontiera, porti turistici, servizi di trasporto interurbano o internazionale come stazione degli autobus, stazione ferroviaria, porto, aeroporto alla struttura o struttura in cui soggiornerà, in qualsiasi tappa o al termine del tour organizzato. Garantire il trasporto delle aziende esclusivamente vettori verso i luoghi in cui vengono offerti i servizi o dalla località di inizio programma alla struttura ricettiva o dalla struttura alla località di fine programma, indipendentemente da una tariffa o dalla regole a cui sono soggetti,

c) Prenotazione: prenotazione di un posto per conto del consumatore per quanto riguarda voli di linea o non di linea di veicoli terrestri, marittimi, aerei e tutti i tipi di strutture ricettive, di ristorazione e di intrattenimento, effettuando la registrazione,

d) Informazioni: fornire informazioni su questioni legate al turismo e relative al turismo e transazioni come valuta estera, visti, dogane, a cui il turista è soggetto,

e) Organizzazione di Congressi-Convegni: organizzare congressi, convegni, riunioni, fiere, mostre e attività simili che includano almeno uno dei servizi di alloggio, trasferimento e tour,

f) Noleggio di mezzi di trasporto individuale a fini turistici: Noleggio diretto di mezzi di proprietà o che hanno facoltà di noleggio anche se non in loro possesso, che possono essere percorsi da più di due persone, e mezzi che hanno alloggio in essi, per il consumatore che desidera noleggiare un veicolo individualmente per scopi non commerciali, effettuare una prenotazione,

g) Vendita di biglietti per mezzi di trasporto: la vendita dei mezzi di trasporto che forniscono servizi di trasporto e dei biglietti delle imprese proprietarie di tali veicoli, con la legislazione a cui sono soggetti, su base programmata o non programmata,

h) Vendita di prodotti di agenzia di viaggio: Vendita di tutti o parte dei servizi prodotti da agenzie di viaggio, a condizione che siano autorizzate dall'agenzia di viaggio proprietaria del prodotto.

Altri servizi delle agenzie di viaggio

Articolo 5- Le agenzie di viaggio possono operare anche nei seguenti settori:

a) Vendita di informazioni turistiche e materiale promozionale: le agenzie di viaggio possono vendere libri turistici, immagini, cartoline, souvenir, guide e materiali simili di cui il turista può aver bisogno sul posto di lavoro per i turisti e coloro che acquistano servizi di agenzia di viaggi.

b) Trasporto e noleggio di mezzi di trasporto motorizzati e non: I veicoli con o senza motore, che possono trasportare al massimo due persone insieme, possono essere custoditi dalle agenzie di viaggio ai fini del noleggio da parte dei turisti.

Servizi non conteggiati come agenzia di viaggi

Articolo 6 - L'attività di Agenzia di viaggio è svolta dalle agenzie di viaggio istituite ai sensi della legge n. 1618. È vietata la prestazione di servizi definiti come attività esclusiva dell'agenzia di viaggio dietro compenso per il consumatore, da parte di persone ed enti che non siano agenzie di viaggio. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 29, 30 e 31 della legge n. 1618.

Tuttavia,

a) Le transazioni effettuate dai consumatori direttamente per se stessi o per le loro famiglie e le operazioni di prenotazione che devono essere effettuate dalla persona o dall'organizzazione che paga il prezzo per essere offerte gratuitamente ai beneficiari a scopo di ristorazione, incentivo o supporto,

b) le imprese ricettive, ricettive, di intrattenimento, di trasporto e di navigazione autorizzate dal Ministero a commercializzare, effettuare prenotazioni e vendere i propri prodotti nel luogo e nei modi consentiti dalla normativa legale cui sono soggetti,

c) Non è esclusa l'attività di noleggio di autoveicoli di proprietà di persone ed enti che non siano consumatori diretti per finalità ed esigenze commerciali o che operino ai sensi del codice della strada, secondo le norme di legge cui sono soggetti. considerato come Attività di Agenzia di Viaggi.

Gruppi di agenzie di viaggio

Articolo 7 – Le agenzie di viaggio sono divise in 3 gruppi in termini di servizi:

a) Agenzia di viaggi di gruppo A e di gruppo temporaneo A: produce e commercializza servizi esclusivi e altri di agenzie di viaggio per clienti turchi e stranieri.

b) Agenzia di viaggio di gruppo B: fornisce servizi di prenotazione e vendita di biglietti per mezzi di trasporto terrestre, marittimo e aereo, nonché la vendita di biglietti per viaggi organizzati da agenzie di viaggio di gruppo A e temporaneo di gruppo A e il servizio loro fornito da un'agenzia di viaggio del gruppo A. Come altri servizi delle agenzie di viaggio, possono eseguire i servizi indicati nell'articolo 5.

c) Agenzia di viaggi del gruppo C: organizzano e commercializzano tour nazionali per i cittadini turchi. Inoltre, svolgono i servizi forniti dalle agenzie di viaggio del gruppo A e commercializzano i prodotti di tali agenzie. Possono svolgere i servizi elencati all'articolo 5 come altri servizi delle agenzie di viaggio.

Così come l'incarico assegnato dall'agenzia di viaggi del gruppo A all'agenzia di viaggi del gruppo B o C deve essere documentato in una lettera o in un contratto, tale incarico non può consistere nell'organizzazione di un intero viaggio al servizio di un viaggio del gruppo A agenzia da un'agenzia di viaggio del gruppo B o C.

Tour nazionali

Articolo 8 – Le agenzie di viaggio A e di gruppo temporaneo A possono organizzare viaggi dall'Italia all'estero, a condizione che presentino al Ministero i documenti relativi alla valuta estera portata dall'estero nell'anno precedente a fronte del servizio di agenzia viaggi e che l'importo totale dei pagamenti da effettuare all'estero non superi il 25% della valuta estera che portano.

TERZA PARTE

Istituzione, Qualifiche e Controlli delle Agenzie di Viaggio

Istituzione

Articolo 9 – Il titolo di Agenzia di Viaggi viene acquisito con l'adesione al TÜRSAB, dall'impresa che ha diritto ad un certificato di esercizio che deve essere rilasciato dal Ministero.

Applicazione

Articolo 10 - Le persone fisiche o giuridiche che intendono ottenere la licenza di agenzia di viaggi ne fanno richiesta al Ministero con istanza. Il ministero invia al richiedente e al TÜRSAB la lettera indicante il nome dell'agenzia di viaggi che soddisfa le condizioni specificate nella legge.

Il nome dell'agenzia di viaggio specificato non può essere richiesto come ragione sociale turistica da altre persone e organizzazioni per 20 giorni dalla data della lettera del Ministero. Se il richiedente non presenta domanda al TÜRSAB entro questo termine e non avvia il processo di costituzione dell'agenzia di viaggio, il Ministero valuta tali richieste se il nome assegnato è richiesto da altri.

Documenti applicativi

Articolo 11 – Il ricorrente si rivolge al TÜRSAB con la lettera fornita dal Ministero ei seguenti documenti.

a) Se il richiedente è reale, il documento da ottenere dal tribunale competente attestante che non è in stato di arresto, se è una persona giuridica, l'originale o la copia autenticata della Gazzetta del Registro delle Imprese contenente lo statuto della società, che comprende anche l'attività turistica o di agenzia di viaggi,

b) Se si tratta di una persona reale, sarà prelevato dal tribunale commerciale; il documento attestante che non è fallito, se si tratta di una persona giuridica, il documento del registro delle imprese da ottenere presso l'ufficio del registro delle imprese,

c) Se il richiedente è una persona fisica, la copia della carta d'identità e del casellario giudiziale di se stesso, se persona giuridica, dei componenti del consiglio di amministrazione e della persona la cui persona giuridica è designata come autorizzata ad amministrare e rappresentare nella Gazzetta del registro delle imprese,

d) L'originale del documento di informazione della persona dichiarata dirigente responsabile, il documento ottenuto dall'agenzia di viaggi competente che attesti che ha lavorato nell'agenzia di viaggi per almeno due anni, la copia dell'anagrafe e del casellario giudiziario , la copia originale o autenticata del documento che attesti che è almeno diplomato,

e) Contratto di locazione per il luogo in cui deve essere aperta un'agenzia di viaggi o copia dell'atto del richiedente,

f) Originali di documenti e copie di carte d'identità degli addetti all'informazione,

g) L'originale del modulo fornito da TÜRSAB con la firma del richiedente,

h) Gazzetta ufficiale del registro delle imprese in cui è pubblicata la decisione relativa alla costituzione di un'agenzia di viaggi,

i) Notaio che si impegna a modificare il nome specificato su richiesta del Ministero a causa di confusione,

j) Documento o lettera di garanzia relativa alla garanzia di costituzione nella misura determinata dal Ministero,

k) Impegno pubblico notarile in merito alla garanzia.

Visita medica

Visita medica

Articolo 12 - TÜRSAB effettua ispezioni in loco sui documenti presentati e se l'indirizzo notificato è adatto per l'attività di agenzia di viaggi, entro 15 giorni dal completamento dei documenti relativi alla domanda presentata.

Quote

Articolo 13 – Le imprese candidate di agenzia di viaggio che risultano conformi alle condizioni specificate dalla legge a seguito dell'esame, sono registrate come membri TÜRSAB dietro pagamento della quota di ammissione determinata in conformità con la legge.

Certificazione

Articolo 14 - Viene inviato al Ministero dal TÜRSAB insieme ai documenti del fascicolo di domanda e al certificato di appartenenza al TÜRSAB.

Il Ministero rilascia un certificato di esercizio dell'agenzia di viaggio a coloro che risultano idonei a seguito del necessario esame e audit.

Coloro che desiderano ottenere una licenza commerciale di agenzia di viaggi di gruppo A ricevono una licenza commerciale di agenzia di viaggi temporanea di gruppo A per due anni.

Ritiro della domanda

Articolo 15 - Se il richiedente non presenta domanda al TÜRSAB entro 20 giorni dalla data della lettera fornita dal Ministero a seguito della domanda, o se i documenti e le procedure necessari non sono completati entro un mese dalla domanda presentata al TÜRSAB , la domanda si intende annullata.

Cancellazione dell'iscrizione durante l'applicazione

Articolo 16 - L'adesione di coloro che non possono ottenere una licenza di esercizio a causa del fatto che la domanda dell'agenzia di viaggi, la cui pratica è inviata al Ministero dopo essere stata approvata da TÜRSAB, non è approvata dal Ministero, sarà annullata e il le quote di iscrizione saranno loro restituite da TÜRSAB.

Qualifiche del titolare dell'agenzia di viaggi

Articolo 17 – Se il titolare dell'agenzia di viaggi è una o più persone fisiche, se queste persone sono persone giuridiche, il presidente del consiglio di amministrazione e la persona o le persone che hanno il potere di gestire, vincolare e rappresentare la persona giuridica, si ricercano le seguenti qualifiche:

a) di non aver compiuto i 18 anni e di essere sotto internamento,

b) Non essere condannato per bancarotta fraudolenta, frode, abuso di fiducia, crimini vergognosi o carcerazione pesante,

c) non essere in bancarotta,

d) non essere penalizzato per aver gestito un'agenzia di viaggi senza una licenza commerciale,

e) di non essere soggetto al vincolo di cui all'art. 28 della Legge.

Qualifiche di Responsabile di Agenzia di Viaggi

Articolo 18 – E' obbligatorio assumere un dirigente responsabile presso la sede e le filiali delle agenzie di viaggio. Nei casi in cui i gestori responsabili e le persone titolari del titolo di titolare dell'agenzia agiscano come gestore responsabile dell'agenzia di viaggi, al titolare dell'agenzia sono richieste le seguenti qualifiche:

a) Di avere le condizioni richieste per il titolare di un'agenzia di viaggi di cui all'articolo 17,

b) TC essere cittadino

c) essere in possesso dell'attestato di addetto all'informazione rilasciato dall'esame di addetto all'informazione e dell'attestato di conoscenza delle lingue straniere dell'addetto all'informazione o di avere un certificato di guida turistica professionale,

d) Essere almeno un diploma di scuola superiore o equivalente,

e) Avere lavorato come personale di agenzia di viaggi per almeno due anni in questioni relative alle attività di agenzia di viaggi.

I manager responsabili delle agenzie di viaggio del gruppo C non sono tenuti a certificare la loro conoscenza delle lingue straniere.

Qualifiche del personale delle agenzie di viaggio

ARTICOLO 19 - Coloro che svolgeranno attività di addetto all'informazione nelle agenzie di viaggio dovranno aver superato con esito positivo l'esame da sostenere presso la commissione da istituirsi presso il Ministero per la cultura generale del turismo ed aver conseguito il titolo di addetto all'informazione.

È obbligatorio impiegare almeno due addetti all'informazione in ciascuna delle sedi e filiali delle agenzie di viaggio del gruppo A e B. Almeno un addetto all'informazione deve essere impiegato nelle sedi e nelle filiali delle agenzie di viaggio del gruppo C. Gli addetti all'informazione che lavoreranno nelle agenzie di viaggio dei gruppi A e B dovranno inoltre superare l'esame di lingua straniera che sarà sostenuto dalla commissione che sarà istituita dal Ministero.

Qualifiche del posto di lavoro dell'agenzia di viaggi

ARTICOLO 20 - Nell'attività di agenzia di viaggio sono richiesti i seguenti requisiti:

a) Dovrebbe essere in un luogo dove coloro che vogliono beneficiarne possano raggiungerlo con assoluta libertà ed uguaglianza,

b) La lettera o il segno che determina che si tratta di un'agenzia di viaggi e ne porta il titolo è visibile dall'esterno del luogo di lavoro dell'agenzia di viaggi,

c) deve essere organizzato in dimensioni adeguate e meticolosamente per l'attività di agenzia di viaggi richiesta dal Gruppo,

d) Avere materiali come scrivanie e macchine da scrivere nella qualità e nella quantità richiesta dal servizio dell'agenzia di viaggi,

e) avere tra i mezzi di comunicazione almeno un apparecchio telefonico, telex o fax,

f) Non svolgere altra attività diversa dal servizio di agenzia di viaggi.

Verifica dell'istituzione di un'agenzia di viaggi

Articolo 21 - Durante l'istituzione dell'agenzia di viaggi, i seguenti punti sono presi in considerazione durante l'ispezione sul posto di lavoro che deve essere effettuata dal Ministero e dal TÜRSAB:

a) se il posto di lavoro ha le qualifiche specificate nell'articolo 20 del presente regolamento,

b) Se vengono tenuti i registri previsti dalle leggi sul personale,

deve essere riportato nel rapporto di audit da redigere.

Ispezione in loco

Articolo 22 – Il verbale di ispezione è redatto dalla persona che si è recata all'ispezione, ed è sottoscritto dal titolare dell'agenzia di viaggio o dal responsabile responsabile o da uno degli addetti all'informazione, che viene dichiarato come sede dell'agenzia di viaggio durante l'ispezione e è presente nel luogo in cui viene effettuato il controllo.

Gli aspetti individuati nella relazione di revisione sono scritti in modo chiaro, ma non è inclusa l'opinione della persona che conduce la revisione. Tale parere è scritto con motivazione nel rapporto di audit che deve essere redatto dal revisore a seguito dell'audit ed è trasmesso all'autorità che ha conferito l'incarico di audit insieme al rapporto di audit.

Istituzione filiale

Articolo 23 – Le condizioni ei principi di stabilimento richiesti per le agenzie di viaggio sono validi per le succursali che stabiliranno. La garanzia di stabilimento è la metà del centro per le filiali.

Continuità delle qualifiche

Articolo 24 – Le agenzie di viaggio devono mantenere costantemente la loro qualifica di stabilimento. Nei confronti dell'agenzia di viaggi che ha perso i titoli richiesti, vengono presi i necessari provvedimenti da parte del Ministero.

Transizione al certificato di attività di agenzia di viaggi di gruppo A

Articolo 25 – Le agenzie di viaggio titolari di un certificato temporaneo di agenzia di viaggi di gruppo A devono aver ottenuto un reddito in valuta estera di almeno 80.000 USD in cambio della loro attività di agenzia di viaggi entro due anni. Tale reddito viene documentato sulla bolla di acquisto in valuta estera o sulle fatture da presentare al Ministero. Il Ministero ha facoltà di richiedere ed esaminare i principali documenti relativi ai redditi quando lo ritenga necessario.

Al termine del biennio, la concessione provvisoria di esercizio all'agenzia di viaggio, che non può documentare il proprio reddito come sopra indicato, viene ritirata dal Ministero.

Periodo di notifica della valuta

Articolo 26 – Le agenzie di viaggio di gruppo A sono tenute a documentare al Ministero ogni due anni di aver ricevuto un biennio equivalente a 80.000 USD in cambio della loro attività di agenzia di viaggi.

Le agenzie di viaggio che non documentano i loro redditi in valuta estera entro questo periodo riceveranno dal Ministero un periodo di 2 anni per coloro che operano da 5 anni.

Al termine di questo periodo, la licenza commerciale dell'agenzia di viaggi, che non può documentare una media annua di 40.000 dollari USA di entrate in valuta estera, viene annullata.

La certificazione dei redditi in valuta estera è effettuata come specificato nell'articolo 25.

Targa dell'agenzia di viaggi

Articolo 27 - I titolari di licenza commerciale di agenzia di viaggi sono obbligati a conservare il titolo dell'agenzia di viaggi, il numero di licenza commerciale e una targa dell'agenzia di viaggi timbrata a freddo, che attesti che è un membro di TÜRSAB, al fine di prevenire attività non documentate, per illuminare il consumatore e per facilitare l'ispezione.

Targa per agenzia di viaggi da appendere

Articolo 28 - Le agenzie di viaggio sono tenute ad appendere l'originale del documento d'affari dell'agenzia di viaggi nei luoghi visibili della sede e delle filiali, e la targa dell'agenzia di viaggi nel luogo visibile dall'esterno del posto di lavoro.

Controlli attività

Articolo 29 – I funzionari del Ministero e del TÜRSAB possono sempre verificare se le qualifiche sul posto di lavoro delle agenzie di viaggio sono protette e se le loro attività sono conformi a leggi, regolamenti e principi professionali.

Presentazione delle informazioni e dei documenti richiesti

Articolo 30 – Durante l'ispezione, è obbligatorio mostrare agli ispettori, quando richiesto, le informazioni ei documenti relativi agli elementi elencati nel presente Regolamento.

Documenti che devono essere portati dal tour manager o dalla guida

Articolo 31 - I documenti richiesti per essere nel tour manager o nella guida nei tour dell'agenzia di viaggi sono i seguenti:

a) Notaio pubblico o copia autenticata da TÜRSAB del certificato operativo dell'agenzia di viaggi,

b) Elenco dei clienti che partecipano al tour,

c) targa TÜRSAB e certificato di veicolo per il trasporto turistico,

d) Tessera di guida turistica professionale e carta d'identità della guida turistica

e) Se il veicolo è noleggiato dall'agenzia di viaggio, copia del contratto

f) Programma del viaggio

Documenti da conservare nei Veicoli di Trasferimento

Articolo 32 – L'ufficiale di trasferimento deve disporre dei seguenti documenti nell'attività di trasferimento dell'agenzia di viaggi:

a) Un notaio o una copia autenticata dal TURSAB del certificato operativo dell'agenzia di viaggi

b) Elenco dei passeggeri trasferiti

c) targa TÜRSAB e certificato di veicolo per il trasporto turistico

d) Se il veicolo è noleggiato da un'agenzia di viaggi, copia del contratto

e) Carta d'identità del personale dell'agenzia di viaggi rilasciata da TÜRSAB appartenente all'ufficiale di trasferimento o una lettera dell'agenzia di viaggi che attesti che è responsabile.

Responsabilità

Articolo 33 - Le agenzie di viaggio sono responsabili di tutti i servizi inclusi nell'attività nei confronti dei consumatori nelle attività che organizzano esse stesse e nei servizi di marketing relativi all'attività organizzata da un'altra agenzia di viaggi.

Nel caso in cui il servizio non venga eseguito o sia difettoso, l'agenzia di viaggi rivale sul danneggiato per il danno subito.

Nella commercializzazione del prodotto di un'altra agenzia di viaggio è obbligatorio indicare il nome dell'agenzia di viaggio proprietaria del prodotto.

Regole del servizio di agenzia di viaggi

Articolo 34 – Le agenzie di viaggio sono obbligate ad agire in conformità con le regole determinate dalle leggi, dai regolamenti e dai principi professionali TÜRSAB pertinenti.

Accordo

Articolo 35 – Nei propri annunci, inserzioni e annunci, le agenzie di viaggio sono tenute a specificare le condizioni di prenotazione e cancellazione, i servizi inclusi nel prezzo, o i servizi che non sono inclusi nel prezzo, nonché altri obblighi di legge.

Qualifiche del veicolo per il trasporto turistico

Articolo 36 – I mezzi di trasporto che le agenzie di viaggio utilizzeranno esclusivamente per l'espletamento dei propri servizi devono soddisfare le condizioni previste dalla normativa in materia di mezzi di trasporto nonché le condizioni del presente regolamento.

(Allegato 25.04.1997 – 22970) Se i veicoli hanno le qualifiche specificate nel regolamento è determinato dal controllo di TÜRSAB o di persone o organizzazioni autorizzate da TÜRSAB, all'interno della conoscenza e dell'autorizzazione del Ministero.

Certificato di veicolo di trasporto

Articolo 37 – I veicoli che hanno le caratteristiche di veicoli per il trasporto turistico ricevono un certificato da TÜRSAB.

Veicoli per il trasporto turistico su strada

Articolo 38 – (Modifica: 25/04/1997 – 22970) – Le seguenti qualifiche sono richieste nei veicoli per il trasporto di persone utilizzati dalle agenzie di viaggio nei loro trasferimenti e viaggi.

a) Titoli obbligatori ai sensi del Codice della Circolazione Stradale e normativa di riferimento,

b) Esistenza di impianti di ventilazione, riscaldamento e raffreddamento,

c) C'è un estintore ogni 15 posti a sedere,

d) Essere registrati e registrati commercialmente,

e) deve avere al massimo 8 anni,

f) Avere apparecchiature audio,

g) Oltre alla responsabilità finanziaria obbligatoria e all'assicurazione del posto, il personale del passeggero e dell'agenzia di viaggio deve disporre di un'assicurazione personale contro gli infortuni di importo da determinare ogni anno, contro i danni in incidenti,

h) Essere puliti e ben mantenuti,

i) Avere un sedile reclinabile,

k) Presenza di cinture di sicurezza nelle prime file.

Tuttavia; Le lettere (b) e (i) del presente articolo non sono richieste per i veicoli con meno di 22 passeggeri.

Attività di noleggio auto

Articolo 39 – Le agenzie di viaggio, al fine di svolgere l'attività di agenzia di viaggio definita Rent A Car, detengono in proprio possesso o in modo da poter operare almeno dieci automezzi di trasporto terrestre con le seguenti qualifiche.

I veicoli da noleggiare ai turisti devono essere della seguente qualità:

a) Per portare le condizioni necessarie specificate nella legislazione sulla circolazione stradale,

b) avere al massimo tre anni per i veicoli nazionali e al massimo cinque anni per i veicoli importati,

c) Far eseguire la manutenzione tecnica.

Veicoli per il trasporto marittimo

Articolo 40 - I veicoli per il trasporto marittimo di passeggeri utilizzati dalle agenzie di viaggio nei loro trasferimenti e viaggi hanno le seguenti qualifiche:

a) essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente,

b) Essere puliti e ben curati,

c) Essere iscritti all'albo professionale competente,

d) Avere un'assicurazione di responsabilità civile discrezionale nell'importo determinato ogni anno,

e) Avere un numero sufficiente di estintori,

f) Avere altri titoli che saranno determinati dal Ministero secondo le condizioni del giorno.

Veicoli per il trasporto aereo

Articolo 41 – I mezzi di trasporto aereo utilizzati dalle agenzie di viaggio per tour e trasferimenti devono avere le qualifiche specificate nella legislazione dell'Aviazione Civile.

CAPITOLO CINQUE

Diritti dei consumatori

Garanzie dei diritti dei consumatori

Articolo 42 – A fronte dei diritti del consumatore che possono derivare dall'attività delle agenzie di viaggio, al Ministero è prestata la garanzia di stabilimento, il cui importo è determinato dal Ministero e specificato negli articoli 12 e 16 della legge, e le garanzie di viaggio di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge per i viaggi che organizzano all'estero.

Copertura del tour

Articolo 43 – Una garanzia pari al 25% delle spese di viaggio è prestata al Ministero a fronte dei diritti del consumatore che dovessero sorgere durante i viaggi organizzati dalle agenzie di viaggio di gruppo A e di gruppo A temporanee. La garanzia, di cui non è richiesta la conversione in denaro 2 mesi dopo la fine del tour, viene restituita all'agenzia di viaggio dal Ministero.

Valutazione dei diritti dei consumatori

Articolo 44 – Nel caso in cui le pretese pecuniarie dei consumatori in merito ai servizi forniti dalle agenzie di viaggio ai consumatori, in merito alla difettosità del servizio, l'agenzia di viaggio competente sia ritenuta ingiusta a seguito dell'azione intrapresa ai sensi dell'art. 16 della legge, il Ministero soddisfa la domanda del consumatore convertendo la lettera di garanzia in suo possesso.

Domanda del consumatore

Articolo 45 - Nel caso in cui il consumatore abbia presentato ricorso al tribunale contro l'agenzia di viaggi e al consiglio di amministrazione di TÜRSAB, o se l'agenzia di viaggi si rivolge al tribunale contro il consumatore o al collegio arbitrale di TÜRSAB, la richiesta è soddisfatta per l'importo determinato da queste autorità.

Pagamento da Collateral

Articolo 46 – Nel caso in cui il consumatore o l'agenzia di viaggio non abbia intrapreso alcuna azione legale in merito, la domanda del consumatore è valutata dal Ministero. Il risultato della valutazione viene comunicato all'agenzia di viaggio competente e al consumatore.

Se viene effettuato un pagamento al consumatore, se il pagamento non viene effettuato dall'agenzia entro trenta giorni dalla data di comunicazione, il pagamento al consumatore è effettuato dal Ministero dalla garanzia.

Metodo di pagamento

Articolo 47 – In materia relativa all'attività delle agenzie di viaggio, le domande delle imprese non consumatrici di pagamento dei propri crediti di garanzia dell'agenzia di viaggio per debito dell'agenzia di viaggi nei loro confronti sono accolte previa presentazione di atto perfezionato relativo al credito di il richiedente o se l'agenzia di viaggio ha cessato di operare e non vi è alcuna domanda da parte dei consumatori.

CAPITOLO SEI

Esami di responsabile dell'informazione

Apertura dell'esame

Articolo 48 – Gli esami di lingua straniera dell'addetto all'informazione e dell'addetto all'informazione sono organizzati dal TÜRSAB in date e luoghi determinati dal Ministero.

Annuncio

Articolo 49 – La data e il luogo dell'esame ei principi dell'esame sono annunciati nell'edizione turca di uno dei quotidiani almeno un mese prima della data dell'esame.

Co-organizzazione dell'Information Officer e dell'Esame di Lingua Straniera

Articolo 50 – L'esame di lingua straniera dell'addetto all'informazione e dell'addetto all'informazione si svolge congiuntamente. Coloro che non superano l'esame di addetto all'informazione non possono sostenere l'esame di lingua straniera per addetto all'informazione.

Corso

Articolo 51 – Per i candidati che desiderano sostenere l'esame, è organizzato dal TÜRSAB della provincia in cui si svolgerà l'esame un corso in cui verranno insegnate informazioni di base sul turismo e sulle agenzie di viaggio.

Partecipazione al corso

Articolo 52 – La frequenza al corso non è obbligatoria per i candidati.

Svolgimento degli esami

Articolo 53 – Le commissioni d'esame sono costituite dal Ministero. Le persone che devono essere nominate dal Ministero e dal TÜRSAB fungono da osservatori d'esame. Per l'esame di lingua straniera può essere costituita una commissione separata.

Coloro che non possono sostenere l'esame di lingua straniera

Articolo 54 – Tra i candidati ad addetto all'informazione che lavoreranno nelle agenzie di viaggio del gruppo C, coloro che superano l'esame di addetto all'informazione non sono tenuti a sostenere l'esame di lingua straniera ad addetto all'informazione.

Formato dell'esame

Articolo 55 – L'esame di addetto all'informazione è scritto sugli argomenti indicati nel bando; L'esame di lingua straniera dell'addetto all'informazione è sostenuto in forma scritta e orale.

Valutazione dei risultati dell'esame

Articolo 56 – L'addetto all'informazione e l'esame di lingua straniera dell'addetto all'informazione sono valutati separatamente.

Sistema di punteggio

Articolo 57 – La valutazione è in cento punti negli esami. Il grado di successo dell'esame di Information Officer è di almeno 60 punti. Nell'esame di lingua straniera, la traduzione dal turco ottiene 25 punti, la traduzione in turco 25 punti e l'orale 50 punti. In questo esame è richiesto un totale di almeno 60 punti.

Certificato di successo

Articolo 58 – A coloro che superano l'esame viene rilasciato un certificato di addetto all'informazione, approvato dal Ministero della Cultura e del Turismo, e un certificato di addetto all'informazione in lingua straniera.

Esenzione dall'esame

Articolo 59 – Coloro che hanno superato con successo gli esami di orientamento turistico professionale aperti dal Ministero della Cultura e del Turismo e coloro che sono stati designati per una missione all'estero dal Ministero della Cultura e del Turismo e hanno svolto tali compiti per almeno tre anni , dal Ministero, su loro richiesta, attestato di lingua straniera addetta all'informazione e addetta all'informazione, attestato di conseguimento. viene data.

CAPITOLO SETTIMO

Disposizioni finali

Legislazione abrogata

Art. 60 – (Rettifica: 09/10/1996 – 22782) – Con tale regolamento è abrogato il Regolamento Agenzie di Viaggio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/09/1975 con il numero 15369.

Provvisorio Art. 1 – I certificati di coloro che hanno conseguito il Certificato di Responsabile dell'Informazione prima della pubblicazione del presente regolamento sostituiscono il Certificato di Responsabile dell'Informazione e di Lingua Straniera del Responsabile dell'Informazione.

Temporaneo Articolo 2 - Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le agenzie di viaggio che operano in attività di autonoleggio con o senza conducente a fini turistici devono ricevere un documento da TÜRSAB che dimostri che il loro status soddisfa le condizioni specificate nel presente regolamento.

Forza

Articolo 61 – Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione.

Esecutivo

Articolo 62 – Le disposizioni del presente Regolamento sono eseguite dal Ministero della Cultura e del Turismo.

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